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Informazioni
Infortunistica M.G.
RC AUTO: risarcimento diretto
Fare richiesta di risarcimento
Si ricorda che dal 1° febbraio 2007 è in vigore il risarcimento diretto che si applica nei seguenti casi descritti di seguito:
Altre informazioni
Domande e risposte
1. Modulo blu – compilazione
2. Modulo blu – distribuzione delle copie
3. Feriti indicati sul modulo blu
4. Feriti non indicati sul modulo blu
5. Sinistro con più veicoli
6. Tempi della perizia e del pagamento del danno materiale
7. Tempi della perizia e del pagamento delle lesioni
8. Entità delle lesioni
9. Parametri per la valutazione delle lesioni
10. Limiti di applicazione della convenzione
1. ll modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?
E’ utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia compilato in tutte la sue parti le circostanze e/o il disegno dell’incidente, le firme dei due conducenti.
2. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu denuncia (constatazione amichevole d’incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?
Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé ed una da consegnare al proprio assicuratore.
3. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell’urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID?
Sì, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo dello stesso, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.
4. Sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni: l’impresa mandataria può comunque gestire i danni alla persona?
Sì. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano adeguatamente documentate.
5. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli: posso utilizzare la procedura CID?
No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.
6. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno materiale?
Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l’accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.
7. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento delle lesioni?
Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art.3 della L. 39/1977 e successive modifiche) : 45 giorni con la CID, anziché 90.
8. Al momento della denuncia non so quanto varranno i danni alla persona: come mi devo comportare?
Conviene comunque compilare il modulo blu, firmato insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.
9. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?
Si applicano i criteri e le tabelle previste dalla legge.
10. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?
Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di € 15.000 Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate apparenti al medesimo soggetto.