Informazioni infortunistica stradale, risarcimento diretto, assistenza - Studio Infortunistica Stradale M.G. - Legnaro (Padova)

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Informazioni


RC AUTO: risarcimento diretto

Si ricorda che dal 1° febbraio 2007 è in vigore il risarcimento diretto che si applica nei seguenti casi descritti di seguito:

  • L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.

  • Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

  • Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

  • Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa disegnata ed al Fondo di garanzia perle vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano.



Altre informazioni

1. Modulo blu – compilazione
2. Modulo blu – distribuzione delle copie
3. Feriti indicati sul modulo blu
4. Feriti non indicati sul modulo blu
5. Sinistro con più veicoli
6. Tempi della perizia e del pagamento del danno materiale
7. Tempi della perizia e del pagamento delle lesioni
8. Entità delle lesioni
9. Parametri per la valutazione delle lesioni
10. Limiti di applicazione della convenzione


1.  ll modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?

E’ utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia compilato in tutte la sue parti le circostanze e/o il disegno dell’incidente, le firme dei due conducenti.

2. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu denuncia (constatazione amichevole d’incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?

Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé ed una da  consegnare al proprio assicuratore.

3. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell’urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito  un trasportato: si può applicare la procedura CID?

Sì, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone  a bordo dello stesso, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.

4. Sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni: l’impresa mandataria può comunque gestire i danni alla persona?
  
Sì. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano adeguatamente documentate.

5. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli: posso utilizzare la procedura CID?
  
No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.

6. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno materiale?
   
Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l’accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.

7. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento delle lesioni?

Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il  danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art.3 della L.        39/1977 e successive modifiche) : 45 giorni con la CID, anziché 90.

8. Al momento della denuncia non so quanto varranno i danni alla persona: come mi devo comportare?

Conviene comunque compilare il modulo blu, firmato insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.

9. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?

Si applicano i criteri e le tabelle previste dalla legge.
 
10. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?

Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di € 15.000 Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate apparenti al medesimo soggetto.

 
 
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